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COME RICHIEDERE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA EROGABILI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Servizio Sanitario Nazionale prevede che tutte le persone con invalidità con percentuale superiore al 34%,

ricevano protesi, ortesi o ausili tecnici per condurre una vita il più possibile autonoma e in salute.

Tutti gli ausili sono catalogati e codificati dal Ministero della Salute all’interno del NOMENCLATORE TARIFFARIO 

(Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n.332).

L’erogazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale delle prestazioni di assistenza protesica,

è subordinata alla prescrizione del medico specialista. Il procedimento deve seguire obbligatoriamente quattro fasi:

la prescrizione, l'autorizzazione, la fornitura e il collaudo, previste dal decreto del Ministro della Sanità

che accompagna il Nomenclatore tariffario.

In ogni passaggio sono coinvolti in modo diverso l'utente, il prescrittore e il fornitore. 

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- LA PRESCRIZIONE

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La fase della prescrizione dell'ausilio, della protesi o dell'ortesi è un momento estremamente delicato, che troppo spesso viene considerato un mero atto burocratico.

La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato. Il medico deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto.
La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni, o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità .
La prima prescrizione deve essere frutto di valutazione clinica attenta. E' necessario specificare l'indicazione dell'ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo e devono inoltre essere precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo. La prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto.
Il paziente, o chi lo assiste, deve essere informato circa le caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del dispositivo stesso.

Il programma riabilitativo (o terapeutico) non è solo un requisito per la concessione di un ausilio a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma è essenziale per rendere efficace tale fornitura e, più in generale, l'intervento riabilitativo. In questo programma deve essere descritto il significato terapeutico e riabilitativo e cioè con quali premesse e con quali finalità si intende utilizzare un determinato dispositivo, indicandone le modalità e i limiti di utilizzo e la prevedibile durata di impiego come pure le possibili controindicazioni. Il programma deve essere necessariamente verificato nel tempo.

- L'AUTORIZZAZIONE

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L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall'azienda ASL di residenza dell'assistito. Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati dal NOMENCLATORE TARIFFARIO. Inoltre, quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo

La ASL (Azienda Sanitaria Locale) deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta(vedi articolo 4 comma 5). In caso di silenzio della ASL, trascorso tale termine, l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa (silenzio assenso).
Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dalla ASL per l'erogazione del dispositivo prescritto. In caso di autorizzazione tacita, il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell'assistito.

Può succedere che una persona venga ricoverata presso una struttura non appartenente alla ASL di residenza, e che necessiti di un ausilio. In questo caso, una volta accertate le condizioni di necessità e l'accreditamento delle strutture (pubbliche o private che siano), la prescrizione viene inoltrata alla ASL di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. Se si tratta di prodotti su misura e c'è silenzio assenso della azienda ASL, trascorsi cinque giorni dalla ricezione della prescrizione dal parte della ASL, l'autorizzazione si intende concessa. Nel caso dell'autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa fissata dalla regione di residenza dell'assistito.

In caso di silenzio della ASL, trascorso tale termine, l’autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa. (Art.5 DM 332/99).
In casi particolari, per soggetti affetti da gravissime disabilità , la azienda ASL  PUO’ (non è quindi obbligata a farlo) autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore (vedi art.5 comma 3 DM 332/99).

- LA FORNITURA

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Una volta effettuata la prescrizione e ottenuta l'autorizzazione si passa alla fase della fornitura.
Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare tempi di consegna o fornitura, come previsto dal 
D.M. 332/99 , in base alla tipologia del prodotto. In caso di ritardo può essere applicata al fornitore una penalità. Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati, i tempi di fornitura e consegna devono essere inferiori a quelli normalmente vigenti.
Il regolamento precisa che la fornitura di protesi di arto, provvisoria o temporanea, non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.
E' bene sottolineare che il conteggio dei giorni (sempre lavorativi) inizia dal momento dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte del fornitore.

IL FORNITORE dei dispositivi, protesi, ortesi o ausili tecnici deve essere abilitato, cioè iscritto negli elenchi ministeriali in quanto rispondente a determinate caratteristiche. Inoltre è necessario che ci sia almeno un tecnico ortopedico abilitato che vi garantisca la corretta realizzazione, applicazione e assistenza durante tutto il periodo di utilizzo del vostro ausilio.



- IL COLLAUDO

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Il collaudo Ã¨ l'ultima fase del procedimento di concessione degli ausili.

Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna del prodotto. Il fornitore dell'ausilio deve informare l'azienda ASL entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna.

L'assistito viene quindi invitato a presentarsi per il collaudo entro 20 giorni, se si tratta di una persona non deambulante il collaudo viene effettuato a domicilio o presso l'eventuale struttura di ricovero (art. 4 comma 10).

Successivamente ci si deve recare dal medico prescrittore, che deve accertare la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell’autorizzazione. Per farlo avete 20 giorni, se non rispettate questa regola incorrerete nelle sanzioni previste dalla vostra Regione.



SUL VOSTRO AUSILIO deve esserci un numero di matricola, da cui si rilevi anche il mese e l’anno dell’autorizzazione. Questi numeri devono essere impressi in modo visibile e indelebile sul vostro dispositivo, in un posto che non possa rovinarsi con l’usura.

Per i prodotti monouso (ad esempio: cateteri, pannoloni ecc.) non è previsto alcun collaudo.


TEMPO MINIMO DI RINNOVO

Qualora si presenti la necessità di sostituire il vostro ausilio, dovete sapere che la ASL, per gli assistiti di età superiore ai 18 anni, non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi prima che siano trascorsi i tempi minimi previsti dal DM 322/1999.

Tale disposizione non è applicabile ai minori di 18 anni, e prevede in ogni caso alcune deroghe che dipendono dalle necessità terapeutiche, riabilitative, dalle modifiche dello stato psico-fisico del soggetto, dalla particolare usura o dalla rottura accidentale. Alla scadenza del tempo minimo, il rinnovo è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione, da parte del medico specialista prescrittore (art.5 comma 4).
Se accidentalmente smarrite o rompete il vostro dispositivo, la ASL può autorizzare per una sola volta la sostituzione del dispositivo (ma non è obbligata a farlo), prima che siano decorsi i tempi minimi previsti.



LA RICONDUCIBILITA' DEGLI AUSILI PER DISABILI

E' uno strumento che si utilizza per prescrivere ausili non contemplati negli elenchi del nomenclatore tariffarioCosa significa riconducibilità? Se il disabile sceglie un tipo o un modello di dispositivo non incluso nel nomenclatore tariffario, ma riconducibile per omogeneità funzionale a quello prescritto, la ASL di competenza deve autorizzarne la fornitura, ovviamente sulla base del giudizio dello specialista prescrittore. Si tratta quindi di autorizzare la fornitura di prodotti diversi da quelli descritti nel nomenclatore tariffario, che però svolgono la stessa funzione. La ASL copre il costo del prodotto scelto solo fino alla tariffa prevista, o al prezzo determinato per il dispositivo presente nel nomenclatore tariffario e corrispondente a quello erogato.

Nota: Se un ausilio viene dichiarato riconducibile l'IVA ad esso applicata è al 4%.